Statuto

ART. 1 - RAGIONE SOCIALE
E' costituita un'associazione sportiva con l'intento di coordinare il movimento podistico Gardesano-Valsabbino e Comuni limitrofi, senza scopo di lucro, denominata "AMICI DEL PODISMO VALLE DEL CHIESE E HINTERLAND GARDESANO"
ART. 2 - SEDE SOCIALE
L'associazione ha sede in Via G.Palazzi, 12 a Puegnago del Garda.
ART. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'
L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.
Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, l’Associazione esercita a tal fine, in via stabile e principale, in favore dei propri associati, dei propri tesserati non associati e di terzi, l'organizzazione e gestione dei calendari podistici entro il 31 dicembre di ogni anno, coordinando le attività delle società affiliate ed evitando la concomitanza di più gare nella stessa giornata.
ART. 4 - DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.
ART. 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
  • dai beni mobili e immobili di proprietà;
  • dalle eccedenze degli esercizi annuali;
  • da donazioni, erogazioni, lasciti;
  • da quote di partecipazioni societarie;
  • da obbligazioni e altri titoli pubblici;
  • dal fondo di riserva;
  • da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità della associazione.
Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o all’incremento del patrimonio.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.
ART. 6 - FONTI DI FINANZIAMENTO
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
  • dalle quote di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati;
  • dalle quote sociali;
  • dai proventi della gestione del patrimonio;
  • dal ricavato delle attività dell’Associazione;
  • dalle attività di raccolta fondi;
  • dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
  • dai contributi di Enti Pubblici e privati;
  • dalle convenzioni con Enti Pubblici;
  • dalle erogazioni liberali.
ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto il bilancio di esercizio che deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
ART. 8 - QUALIFICA
Vengono considerati Gruppi affiliati all'associazione AMICI DEL PODISMO VALLE DEL CHIESE E HINTERLAND GARDESANO le società/associazioni/enti spontanei che avranno versato, compilando l'apposito modulo, la quota associativa annuale.
L’affiliato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, per partecipare all’attività da essa organizzata.
La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile.
ART. 9 - APPRONTAMENTO CALENDARIO E QUOTE ASSOCIATIVE
  1. I Presidenti dei gruppi sportivi dovranno far pervenire al consiglio dell'Hinterland Gardesano entro la metà del mese di settembre, tramite email, raccomandata oppure consegnandola personalmente ai consiglieri, la richiesta di inserire o reinserire la manifestazione che intendono organizzare, compilando l'apposito prestampato in ogni sua parte, compresi i dati relativi al gruppo sportivo richiedente e ai suoi responsabili.
  2. I presidenti delle associazioni o società sportive o loro delegati (muniti di delega firmata), dovranno essere presenti alla stesura ufficiale del calendario, per il versamento della quota associativa ed eventuale organizzazione gara, pena l'esclusione dal calendario stesso.
  3. Le quote di affiliazione e di organizzazione gare, saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e quindi discusse e approvate dall'Assemblea dei gruppi affiliati.
ART. 10 - DATE LIBERE DEL CALENDARIO
Le date considerate libere, potranno essere assegnate dando la priorità ai:
  1. gruppi che a causa dello spostamento dovuto all'anno solare, perdono la data;
  2. gruppi organizzatori di gare festive infrasettimanali che cadono di domenica;
  3. gruppi che non hanno gare inserite nel calendario, con precedenza a coloro che hanno più presenze.
ART. 11 - CESSIONE DATE ACQUISITE
Si applica alle Società che organizzano manifestazioni in occasione di feste infrasettimanali e sono costrette a rinunciare al diritto acquisito, se la data in questione cade di domenica.
ART. 12 - ORGANI SOCIALI
Sono Organi dell'Associazione:
  • L’Assemblea Sociale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
ART. 13 - L’ASSEMBLEA SOCIALE
E' il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dagli associati in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.
Hanno diritto al voto i Presidenti dei Gruppi Affiliati.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione che provvederà alla nomina di un Segretario e due scrutatori. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi quali raccomandata, mail, sms, messaggio telematico e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richieda il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.
Quale Assemblea ordinaria:
  • approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
  • approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
  • approva i regolamenti, compresi gli eventuali regolamenti disciplinanti le procedure operative per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
  • elegge e revoca componenti gli organi sociali da essa eletti;
  • delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
Quale Assemblea straordinaria:
  • approva e modifica lo statuto;
  • delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
In tutte le assemblee ordinarie e straordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.
Gli associati non possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.
ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 2 a un massimo di 9 membri, soci dell'associazione, compreso il Presidente.
I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
In occasione dell’elezione del consiglio direttivo i Gruppi Affiliati, nelle persone dei loro Presidenti, sono invitati a proporre un candidato segnalandolo alla segreteria del consiglio uscente e quindi a presentarsi alla elezione. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto alla presenza di un presidente e di due scrutatori nominati.
ART. 15 - PRESIDENTE
I consiglieri eletti si riuniranno in data successiva, presso la Sede di Via Palazzi 12 di Puegnago D/G per nominare al loro interno con scrutinio segreto: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario/a e il Tesoriere.
In caso di dimissioni, di decesso, o di 3 assenze ingiustificate, il Consiglio provvede alla sostituzione del consigliere con "il primo dei non eletti".
Nel caso in cui non vi siano non eletti, il consiglio porterà a termine il mandato con i consiglieri rimasti.
ART. 16 - FUNZIONI CONSIGLIARI
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, e in via ordinaria, si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di 1/3 dei Consiglieri incarica. Per la validità delle sue riunioni e le deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente varrà doppio. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.
Le convocazioni possono essere effettuate con libertà di mezzi, purché con modalità idonee ad assicurare il ricevimento dell’avviso di convocazione e ad esempio raccomandata, mail, sms, messaggio telematico, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore.
Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
ART. 17 - POTERI CONSIGLIARI
I consiglieri hanno l'obbligo di vigilare sull'operato dei gruppi organizzatori, di richiamarli per iscritto in caso di negligenze, nei casi estremi comminare sanzioni da devolvere in beneficenza e, per i recidivi, provvedere all'esclusione dal calendario successivo. Dovranno inoltre far rispettare in tutti i suoi articoli, lo Statuto Sociale.
ART. 18 - QUESTIONI LEGALI
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, assistito da un legale di fiducia, rappresenterà l'associazione nei confronti di terzi, qualora essa venga chiamata in giudizio. In caso di comprovata urgenza il presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, assistito da 1/3 dei consiglieri in carica, può esercitare poteri decisionali di competenza del Consiglio Direttivo, previa ratifica nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.
ART. 19 - COMPORTAMENTO DA TENERE NELLA SEDE SOCIALE
I rappresentanti dei gruppi sportivi, hanno l'obbligo di agire con la massima correttezza, rispettando le attrezzature messe loro gratuitamente a disposizione. Gli interventi potranno avvenire solo dopo averne avuto facoltà e dovranno essere rispettosi delle opinioni altrui. Nella sede sociale è vietato fare propaganda politica, poiché l’associazione è da ritenersi apolitica e apartitica.
ART. 20 - MODIFICHE STATUTARIE
Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione.
In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 25% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 15% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Il consiglio direttivo ed i gruppi affiliati, possono proporre modifiche allo statuto e devono depositare presso la sede sociale le proposte almeno 15 giorni prima della data prevista per l’assemblea che dovrà approvarle.
ART. 21 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati, ad altre Associazioni.